Lavoratori dello spettacolo, arriva il sussidio per i periodi di inattività: i requisiti

Le indicazioni sui requisiti e i beneficiari dell’indennità

È stato pubblicato il 30 novembre 2023 in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo per il “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”. Questa misura era stata preliminarmente approvata dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023.
Con il messaggio 4332 del 4 dicembre 2023, l’Inps ha annunciato che la piattaforma per le domande è già attiva e ha fornito le prime indicazioni sulle categorie di lavoratori beneficiari. Successivamente, con il messaggio 4382 del 6 dicembre, è stato specificato che l’indennità entrerà in vigore a regime il 1 gennaio 2024. Pertanto, entro il 15 dicembre 2023, le richieste riguarderanno l’indennità per il 2022, con i requisiti verificati nello stesso anno. A gennaio, invece, sarà possibile presentare una nuova domanda per il 2023.

Lo schema di decreto è stato predisposto dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e dal Ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori di un settore caratterizzato da frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva. L’indennità di discontinuità, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2024, è una nuova misura di sostegno per tutti i lavoratori del settore dello spettacolo.

Il decreto prevede anche l’abrogazione dell’attuale indennità ALAS riservata ai lavoratori autonomi. La copertura finanziaria prevista è di 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025 e 40 milioni annui a partire dal 2026. Tali cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro e dal contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ciak, cinema
Foto – pexels – vcode.it

Indennità di discontinuità spettacolo: a chi spetta

I beneficiari del provvedimento saranno circa 21.000 lavoratori discontinui dello spettacolo, tra cui autonomi, co.co.co., subordinati a tempo determinato e intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità. Questi lavoratori sono impiegati nella produzione e realizzazione di spettacoli o in attività correlabili al settore dello spettacolo, come artisti, interpreti, operatori di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese del settore.

I requisiti specifici previsti dal decreto legislativo 175/2023 sono:

  • essere cittadino  italiano o  di  uno  Stato  membro  dell’Unione  europea  ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un  reddito  ai  fini  dell’imposta  sul reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  determinato  in  sede  di  dichiarazione  quale  reddito  di  riferimento  per  le  agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta  precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di  presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione  accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai  fini  del  calcolo  delle  giornate  non   si   computano   le   giornate   eventualmente  riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di  indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e  di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI)  nel medesimo anno;
  • avere, nell’anno precedente a quello  di  presentazione  della  domanda,  un  reddito  da  lavoro   derivante   in   via   prevalente  dall’esercizio delle attività lavorative per le quali  e’  richiesta l’iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato  a  tempo indeterminato nell’anno precedente a  quello  di  presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente  a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista  l’indennità  di  disponibilità di cui all’articolo  16  del  decreto  legislativo  15  giugno 2015, n. 81;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Indennità, come sarà erogata:

  •  in un’unica soluzione
  •  per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione  lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente detratte le giornate
  • coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo,
  • nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

L’importo sarà calcolato sulla base della media delle retribuzioni imponibili relative ai periodi di attività nel settore dello spettacolo nell’anno solare precedente la presentazione della domanda. L’importo sarà pari al 60% di tale valore.

Ogni anno i lavoratori dovranno presentare una nuova domanda all’INPS entro il 30 marzo, con riferimento ai requisiti maturati nell’anno precedente. È anche previsto che la percezione dell’indennità sia collegata a percorsi di formazione e aggiornamento per i beneficiari, che dovranno anche stipulare un patto di attivazione digitale sulla piattaforma SiISL.
Per quanto riguarda il finanziamento dell’indennità, sono previsti contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro per i lavoratori subordinati e a carico degli autonomi iscritti al Fondo spettacolo.

Il decreto prevede un regime transitorio per gli anni 2022-2023. L’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) sarà abrogata a partire dal 1° gennaio 2024. Durante il periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, sarà possibile presentare domanda per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nel 2022 e che abbiano subito una cessazione involontaria dell’attività.

L’INPS precisa che la domanda per l’indennità di discontinuità deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche del sito web dell’INPS o contattando il Contact Center multicanale dell’INPS. È possibile presentare la domanda dal 4 dicembre al 15 dicembre 2023.

Come presentare la domanda:

Accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguire il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Oppure telefonando al Contact Center multicanale, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) o rivolgendosi agli enti di Patronato.

Il nuovo provvedimento abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e introduce un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023, per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 .

Quanto al regime ordinario, a far data dal 01 gennaio 2024, i periodi di competenza della misura sono quelli riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Pertanto, le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 01 gennaio 2024 al 30 marzo 2024.

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